|
|
|
|
Sicurezza PubblicaR.D. 18 giu. 1931, n. 773 TITOLO I
3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (Reg. 288-294). La carta di identità ha la durata di 5 anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta di identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della C.E.E. e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. 4. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici (Regol. 7). Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
85. E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a 40.000. E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. (Reg. 151). Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a 40.000. |
|
|