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STATUTO

Articolo 1

L'ARCITRANS è un'associazione nazionale di persone, che trae ispirazione dall’articolo 12 della Costituzione Italiana: “La libertà personale è inviolabile” e che si riconosce negli ideali, purtroppo spesso disattesi, dell’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

In particolare l’ARCITRANS si impegna per l’affermazione del diritto all’identità personale di quanti si riconoscono transessuali, transgender, e travestiti (di seguito indicati per brevità con l’acronimo “ T* “) che aderiscono agli ideali di questo Statuto, sintesi delle idee che animano l’Associazione.

Articolo 2

La realizzazione delle persone che si identificano ma non necessariamente in una identità di genere diversa da quella comune “maschio” e “femmina” e comunemente identificate dagli stereotipi “travestito”, “transgender”, “transessuale”, si scontra con una serie di ostacoli culturali e sociali dati dal razzismo e dai pregiudizi che spesso queste persone subiscono nella loro vita sociale, lavorativa, privata, ecc.

Scopo dell’ARCITRANS è quindi l’impegno sociale, politico, culturale, per la affermazione della dignità umana delle persone T*.

Obbiettivi *pubblici* dell’Associazione sono:

a)   L’istituzione di consultori pubblici e/o privati per favorire l’inserimento (o il re-inserimento) delle persone T* nel mondo del lavoro; per consentirne una loro piena integrazione sociale; come aiuto per la ricerca di abitazioni; come centri di cultura T* volti a rispondere all’esigenza di incontro e/o confronto della realtà T*.

b)   Fare opera di informazione sui problemi delle persone T* in particolare presso gli addetti ai servizi sociali, la polizia, le frontiere, gli uffici anagrafici, le strutture socio-sanitarie, gli enti di formazione scolastica, sindacati, associazione di categorie, ordine dei medici, aziende ecc.

c)   L’istituzione di strutture locali di aiuto e/o supporto alle persone sofferenti di disturbi dell’identità di genere quali linee telefoniche di aiuto, counseling, informazioni medico-legali, prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente (AIDS ed Epatiti soprattutto) ecc.

d)   Rappresentare a livello nazionale la realtà T* in sede legislativa e giudiziaria collaborando con tutte le altre realtà sociali, politiche e associative nazionali, tra cui in particolare l’Osservatorio Nazionale per l’identità di genere.

e)   Collaborare alla realizzazione di un sistema normativo più evoluto in materia di parità dei diritti, delle libertà civili e dell’autodeterminazione delle persone T* in riferimento ai diritti fondamentali della nostra Costituzione e dei vari organismi sovranazionali in particolare le risoluzioni del Parlamento Europeo a riguardo.
In particolare obbiettivi dell’Associazione saranno il riconoscimento dei diritti civili delle coppie T*, l’abolizione di ogni discriminazione normativa relativa al genere e all’orientamento sessuale, il riconoscimento della autodeterminazione alla propria identità di genere di quanti non si identificano necessariamente con i contenuti stereotipati dei termini “maschio” e “femmina”

f)    Supporto alle strutture medico-psicologiche e sociali in relazione alle problematiche T*.

g)   Favorire il riconoscimento delle persone T* e il loro diritto ad avere dei documenti consoni alla loro realtà psicologica per permettere una vita sociale libera da discriminazioni e/o ostacoli legati al loro sesso, genere ed orientamento sessuale.

 Obbiettivi *privati* dell’Associazione sono:

h)   Aggregazione e organizzazione delle persone T* con l’istituzione di momenti culturali, ricreativi formativi, di supporto, di socializzazione e confronto, di crescita ecc.

i)    Creazione di una struttura di solidarietà sociale ed economica, sul modello della “banca del tempo”.

j)    Favorire la nascita di realtà si supporto e di mutuo soccorso tra persone T* quali case-famiglia, alloggi, centri di prima accoglienza, cooperative di lavoro, case di accoglienza per malati di AIDS ecc.

k)   Permettere alle persone T* di non essere costrette alla scelta spesso obbligata della prostituzione come unica forma di sopravvivenza economica favorendo invece un diverso inserimento sociale e lavorativo più rispettoso della dignità umana.

l)    Realizzare un censimento, almeno triennale, della realtà T* come osservatorio della situazione nazionale e punto di verifica delle politiche dell’Associazione stessa.

Articolo 3

L'ARCITRANS individua e promuove la visibilità come strumento efficace per l'affermazione dei diritti civili delle persone T* e quindi per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra gli individui a prescindere dal sesso, genere o dall'orientamento sessuale di ciascuno e per la formazione, l'affermazione e il vissuto di una piena, libera e felice condizione T*.

Articolo 4

L'ARCITRANS è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L'ARCITRANS è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro sia per ciò che attiene al lavoro di socializzazione e aggregazione della comunità T*, sia per ciò che riguarda il diritto alla salute fisica e psicologica.
Eventuali disponibilità economiche dell’Associazione in seguito a donazioni, lasciti o altre forme di finanziamento pubblico e/o privato verranno impiegate principalmente per realizzare quanto al punto j), articolo 2. L'ARCITRANS  non può svolgere attività diverse da quelle statutarie sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

L'ARCITRANS, comunque, come associazione si riconosce negli ideali antirazzisti, democratici e libertari di una società multiculturale e multirazziale rispettosa degli altri, delle loro idee, culture e credo religioso.
L’ARCITRANS è una associazione ecologista e pacifista.
Punto fondamentale nel cammino di crescita e maturità dell’Associazione è il confronto con le culture, i valori, gli ideali dei movimenti femminista, omosessuale e lesbico.

Articolo 6

L'ARCITRANS sceglie tale denominazione come la propria e quale proprio marchio così come riportato in figura.   Detto simbolo e detta sigla potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'ARCITRANS e dalle associazioni ad essa affiliate, viene pertanto tassativamente precluso l'uso del nome e del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'ARCITRANS o di associazioni ad essa non affiliate o che comunque non siano dalla stessa a tanto autorizzate a norma dell'articolo 27 del presente Statuto. E' fatto obbligo alle associazioni affiliate e ai singoli soci di fare del nominativo e del marchio un uso in armonia con i valori e le finalità espresse dal presente Statuto e di diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente  col di lei nominativo e con il predetto marchio. Tutte le associazioni affiliate e i singoli soci hanno il dovere di tutelare la denominazione e il simbolo dell'Associazione e di denunciare qualsivoglia uso contrario ai fini dell'Associazione stessa; uguale vigilanza deve operarsi al fine di tutelare la rispettabilità e l'onorabilità del nominativo e del simbolo ed in particolare affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o di minaccia.

Articolo 7

L'ARCITRANS è un'organizzazione democratica per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, per quanto riguarda la loro elezione, e per come è organizzata la vita interna delle basi associative aderenti. Sono membri dell’ARCITRANS tutti coloro che accettandone i principi, lo Statuto e il metodo si censiscono annualmente mediante il pagamento di una quota associativa e la compilazione di un questionario finalizzato al censimento di cui al punto l) dell’art. 2.

Articolo 8

Possono aderire all'ARCITRANS:

a)   Collettivi, circoli, associazioni, club organizzati in forma autogestita e a statuto democratico previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale.  La partecipazione all'associazione di dette basi associative avviene tramite l'adesione di tutte le persone fisiche appartenente ad esse.

b)   Come soci individuali ordinari tutte le persone italiane o straniere che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

c)   Come soci onorari tutte le persone fisiche e legali ai quali il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale qualifica, in considerazione dei particolari meriti connessi agli scopi sociali.

d)   I soci fondatori.

L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto e l'adozione della tessera sociale dell'Associazione. La violazione delle norme del presente Statuto può essere motivo di revoca dell'affiliazione del circolo o dell'esclusione dall'ARCITRANS del socio, con le modalità di cui all'articolo 23.

Articolo 9

Le organizzazioni che aderiscono all'Associazione sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Il Consiglio Nazionale decide le modalità di partecipazione ai congressi dell'ARCITRANS di collettivi ed imprese privi di proprio statuto.

Articolo 10

Diritti e doveri dei soci. I soci tesserati all'Associazione hanno diritto a:

a)   partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, ivi comprese le attività di servizio;

b)   promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione;

c)   eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;

d)   appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dei regolamenti.

Tutti soci sono tenuti a:

e)   osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;

f)    far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;

g)   risolvere, nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto, eventuali questioni controverse.

Articolo 11

I soci ARCITRANS condividono pienamente i diritti e doveri degli soci della federazione ARCI e partecipano, secondo le modalità previste dagli statuti, alla vita democratica della federazione ARCI, a livello locale e nazionale.

Articolo 12

Partecipazione e vita democratica. L'Associazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 13

Validità delle decisioni. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza di almeno il 51% dei membri effettivamente in carico nei seguenti casi:

a)   approvazione dei bilanci;

b)   elezione delle istanze esecutive;

c)   approvazione delle norme di convocazione e svolgimento dei congressi;

d)   determinazione delle quote associative annuali;

e)   convocazione del congresso ordinario.

Articolo 14

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante voto palese. Si ricorre allo scrutino segreto qualora lo richieda almeno un quarto dei presenti.

Articolo 15

Tutti gli iscritti possono essere personalmente eletti negli organismi dirigenti ed in quelli di garanzia.

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al congresso. Le deleghe sono attribuite garantendo la rappresentanza di ogni organizzazione aderente all'Associazione e retta da proprio statuto secondo criteri di rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti. Il Consiglio Nazionale fissa il numero di deleghe a disposizione della Segreteria Nazionale per garantire la presenza in Congresso di rappresentanti di organizzazioni e/o di persone che rivestono particolare importanza per l'ARCITRANS. I delegati di Segreteria non possono superare un ventesimo del totale dei delegati eletti dalle basi associative.

Articolo 17

Sono organi nazionali dell'Associazione:

a)      il Congresso Nazionale

b)      il Consiglio Nazionale

c)      la Segreteria Nazionale

d)      la/il Segretario

e)      la/il Vice Presidente

f)       la/il Presidente

g)      la/il Tesoriere

Articolo 18

Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale si svolge almeno ogni tre anni ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Al congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall'articolo 16. Ogni delegato ha diritto ad un voto, la delega è uninominale e non sono ammesse sub-deleghe.

Articolo 19

Il Congresso Nazionale Straordinario può essere convocato dal Consiglio Nazionale qualora ne facciano richiesta almeno i tre quarti dei suoi componenti effettivi o su richiesta di almeno un terzo dei gruppi locali che rappresentano almeno un quindicesimo degli iscritti.

Articolo 20

La Conferenza Nazionale di Organizzazione può essere convocata dal Consiglio Nazionale qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei gruppi locali che rappresentino almeno un quindicesimo degli iscritti.

Articolo 21

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

a)   discutere, definire ed approvare il progetto associativo;

b)   approvare le proposte di modifica dello statuto nazionale;

c)   eleggere la/il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere;

d)   eleggere il Consiglio Nazionale;

e)   eleggere quando lo ritenga opportuno la/il Presidente Onorario.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutino segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati presenti.

Articolo 22

Il Consiglio Nazionale, eletto dalle organizzazioni dell'ARCITRANS, è il massimo organo di direzione politica dell'Associazione tra un congresso e l'altro. Il Consiglio Nazionale si compone di ...... persone. La composizione del Consiglio Nazionale tiene conto di criteri di rappresentanza territoriale delle diverse esperienze politico-culturali maturate all'interno del movimento T* Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale la/il Presidente, Vice Presidente e Segretario. Il Consiglio Nazionale si dota di apposito regolamento relativo al suo funzionamento.

Articolo 23

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

a)   applicare le decisioni congressuali;

b)   convocare il Congresso Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo i criteri previsti dall'articolo 16 del presente statuto;

c)   eleggere la Segreteria Nazionale;

d)   discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

e)   approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;

f)    designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;

g)   approvare ovvero revocare l'affiliazione dei circoli;

h)   revocare la qualifica di socio/a;

i)    eleggere il Collegio dei Sindaci revisori dei conti;

I punti b),d),g),h),i), richiedono l'effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale, con maggioranza di due terzi, ha facoltà di cooptare al proprio interno fino ad un massimo di 4 componenti in più del numero previsto, e provvedere alla sostituzione del componenti dimissionari, previa consultazione, in quest'ultimo caso, delle realtà territoriali coinvolte. Il Consiglio Nazionale può inoltre delegare alla Segreteria Nazionale l'elaborazione dei bilancio dell'associazione. Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno o quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Al Consiglio Nazionale possono partecipare i Presidenti dei circoli affiliati, senza diritto di voto, tranne nel caso di cui al punto i) del presente articolo.

Articolo 24

La/il Presidente rappresenta l'unità dell'Associazione, la/il Presidente oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per l'ARCITRANS, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni.

Articolo 25

La/il Vice presidente, oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 26

La Segreteria Nazionale è composta da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e da altri membri eletti dal Consiglio Nazionale; viene convocata e presieduta dalla/dal Presidente, garantisce l'attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale, adotta le necessarie misure nel periodo intercorrente tra una riunione e l'altra del Consiglio Nazionale, garantisce il coordinamento tra i gruppi di lavoro. La Segreteria Nazionale opera funzione di controllo del rispetto delle norme statutarie e propone al Consiglio Nazionale la revoca dell'affiliazione del circolo o della qualifica di socio/a in caso di violazione delle stesse; elabora i bilanci e li presenta al Collegio dei Sindaci revisori dei conti per il controllo prima dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale; esercita il potere di sospensione cautelare di circoli e soci in caso di particolare necessità ed urgenza in attesa di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio Nazionale; autorizza l'uso del marchio di cui all'articolo 6.

Articolo 27

La struttura organizzativa si articola a livello nazionale e locale. Un circolo di nuova affiliazione ha un termine massimo di sei mesi, qualora ne fosse sprovvisto, per dotarsi di un proprio statuto non in contrasto con i principi dell’Associazione. In via provvisoria, è prevista l'elezione di un responsabile e di un comitato direttivo del circolo - riconosciuto dal Consiglio Nazionale - che organizzano l'attività del circolo su delega dell'assemblea degli iscritti. Per singole specificità è prevista la costituzione di coordinamenti nazionali su approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 28

Le entrate dell'Associazione ai vari livelli sono costituite dalla quota parte associativa, dalle contribuzioni straordinarie di soci e basi associative, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo di enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con le norma vigenti e finalizzate prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione. L'ARCITRANS partecipa alla formazione, a livello locale e nazionale, del bilancio dell'ARCI.

Articolo 29

Il bilancio dell'Associazione è formato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi e delle priorità formulate dal Consiglio Nazionale.

Articolo 30

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ordinaria con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea ordinaria convocata entro quindici giorni, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale, fermo  restando che, non avendo scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio sociale non potrà essere disposta se non a favore di Enti culturali o assistenziali o benefici o ONLUS impegnate per il diritto delle transessuali, anch'esse senza finalità di lucro.

Articolo 31

Strumenti di garanzia.
Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dal Consiglio Nazionale, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle stesse. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente fra i soci, ed elegge nel suo seno un presidente. Si riunisce una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo. Il bilancio è reso conoscibile a tutti i soci ARCITRANS.

Articolo 32

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso Nazionale con almeno i due terzi dei consensi dei delegati, calcolato su base assoluta.

Articolo 33

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale dell'ARCI e, per quanto non previsto in quest'ultimo, le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Articolo 34

Per quanto riguarda gli obbiettivi sociali e politici dell’Associazione ci si ispira alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 1989 sui Diritti delle persone transessuali.

Articolo 35 - Norma provvisoria

Per i primi due anni, e comunque fino al raggiungimento dei 200 iscritti, l’Associazione Nazionale ARCITRANS verrà provvisoriamente diretta dai Soci Fondatori.

Trascorsi i due anni, e comunque non prima di avere 200 iscritti, verrà indetto un Congresso Generale all’interno del quale la dirigenza dell’Associazione darà le dimissioni e verranno eletti il primo Direttivo dell’ARCITRANS.

La presente norma varrà fino a tale momento.